San Donà, autista del 118 licenziato: il giudice bacchetta l’Usl

Il rapporto di lavoro era stato interrotto a causa della valutazione negativa. Il tribunale: «Contestazioni generiche». L’azienda sanitaria pagherà gli stipendi.

SAN DONÀ. I testi sentiti nel corso della causa di lavoro avevano riferito che il lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato dall’allora Usl 10 (era l’estate 2016) come autista di ambulanze assegnato al pronto soccorso di San Donà per i trasferimenti dei pazienti da una sede all’altra, si fosse presentato con divisa e mocassini e non con le scarpe antinfortunistiche, non sapesse distinguere quando usare la sirena per le emergenze e quando no, non impiegasse i guanti monouso. E ancora che avesse difficoltà a programmare il navigatore e non avesse imparato a usare la barella autocaricante.
«Mi avevano riferito che in alcune occasioni aveva violato il codice della strada facendo delle manovre non consentite in quanto non si trattava di una situazione di emergenza», era stata una delle testimonianze verbalizzate. Un quadro, questo, apparentemente non positivo, tanto che il lavoratore, assunto il 17 giugno 2016 per il potenziamento del servizio durante la stagione estiva, era stato licenziato l’11 luglio. Il suo contratto scadeva il 30 settembre. Nella comunicazione dell’Usl si prende atto della «valutazione negativa sul servizio» e si dispone il recesso del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità.

«Dalle deposizioni emerge che il ricorrente ha ricevuto un affiancamento di solo qualche giorno e che non ha fatto servizi in urgenza, pertanto non si è compreso come e quando avrebbe errato nell’utilizzo dei dispositivi acustici e degli altri dispositivi, mentre per il resto si tratta di circostanze tutte indicate in modo totalmente generico nella quantità e nella identificazione spazio-temporale», scrive la giudice del lavoro Chiara Coppetta Calzavara chiamata a valutare il ricorso presentato dal lavoratore contro l’azienda sanitaria.

Alla base dell’accoglimento del ricorso - con conseguente determinazione dell’illegittimità del licenziamento e condanna dell’Usl al versamento dei due mesi e mezzo di stipendi dal giorno del licenziamento al termine del contratto - anche una questione di diritto del lavoro. Nel contratto si legge che «l’azienda, entro i primi tre mesi, si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente il rapporto di lavoro in caso di valutazione negativa». Ma la giudice evidenzia come «non può ammettersi un patto di prova che copra l’intero periodo di durata del contratto». In
altre parole, la prova non può prolungarsi per tutto il tempo del contratto. Anche qualora volesse contestarsi il licenziamento per giusta causa, non è stato seguito l’iter e la motivazione è, parole della giudice, «totalmente generica».



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