Il Soccorritore Volontario è obbligato ad utilizzare i DPI?


Quali sono le leggi che si applicano ai soccorritori volontari in merito all’obbligo o meno di uso dei DPI durante il servizio.

Spesso si vedono in giro soccorritori volontari (ma anche professionisti) che mal sopportano l’imposizione dell’utilizzo dei DPI.
Anche perché, a onor del vero, con i pochi fondi che le associazioni si ritrovano, capita che qualche volta si acquistino prodotti di scarsa qualità, che si fa veramente fatica ad indossare.
Se nelle organizzazioni di soccorso sono presenti dei dipendenti, a questi si applicano le Leggi vigenti che riguardano la sicurezza sul lavoro, come in ogni altra attività professionale.

Ma un Volontario è proprio obbligato ad usare i DPI?

In un mondo ideale una domanda di questo tipo non dovrebbe neanche essere posta. 
Ciascuno si preoccuperebbe in primis della propria sicurezza e metterebbe il casco in moto o in bici.
Indosserebbe le cinture appena sale in auto, avrebbe sempre con se estintore e coperta antifiamma, sia a casa che in garage, ecc ecc.
Ma in questo mondo purtroppo non è così. 

E allora ci vogliono le Leggi.

I Testi che regolamentano tutto sono:
  • Il Testo Unico Sulla Sicurezza 81/08 ( di seguito denominato T.U.)
  • Il D.M. 13 aprile 2011 noto anche come Decreto Gabrielli e contenuto nel T.U.
  • Il DPCM 12 gennaio 2012
Il T.U. recita così:

Articolo 3 – Campo di applicazione.

……
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. 
………

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi.

  1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
    1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
    2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
    3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto;
  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
    1. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    2. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il TITOLO III, citato nell’articolo, è il capitolo che disciplina l’uso dei DPI.
Equiparare però completamente un volontario ad un lavoratore autonomo, con tutte le conseguenze civili e penali del caso, sarebbe stato un po’ azzardato.

Sul soccorritore volontario è intervenuto così il D.M. 13 aprile 2011.

Questo sancisce la:
“necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.”
Ed equipara il volontario al lavoratore solo per gli aspetti di:
  • formazione, informazione ed addestramento;
  • il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria;
  • la dotazione di attrezzature e DPI idonei e la relativa formazione e addestramento;
Alla fine interviene il:

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria

Che specifica i compiti delle organizzazione di volontariato e sancisce che Il volontario è equiparato al lavoratore esclusivamente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti.
Secondo la legge pertanto L’organizzazione di Volontariato, nella figura del Presidente o del consiglio direttivo, diventa anche datore di lavoro, e deve analizzare i rischi e  fare opera di Formazione, informazione ed addestramento sui volontari dell’associazione.

Infatti, sempre il comma 12 bis dell articolo 3 del T.U., citato prima, recita così:

Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
Riporto una parte di articolo presa da un articolo di PUNTO SICURO del 4/07/2014
La tutela dei volontari avviene attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, riferite alla tutela dei lavoratori autonomi e “si sottolinea che è prevista inoltre la possibilità giuridica di demandare agli stessi volontari l’attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie”. Ogni realtà potrà valutare “l’opportunità di attuare direttamente le misure di tutela e/o di demandarne l’attuazione ai volontari”.
Viene tuttavia richiamato il “ principio di effettività” (art. 299 del D.Lgs. 81/2008) seguendo il quale “ove l’Organizzazione di Volontariato decida di farsi carico dell’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di essa incombono le medesime responsabilità che sussisterebbero nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il medesimo livello di tutela previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati o equiparati”.
A questo punto abbiamo chiarito che un soccorritore ha il diritto/dovere di utilizzare DPI per la sua sicurezza e dei suoi compagni, e deve essere informato sui rischi, formato e addestrato all’uso dei DPI.

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