Autista di ambulanza: requisiti ed obblighi

 


Sirene, lampeggianti, alta velocità e quant’altro. L’autista delle ambulanze è sicuramente un ruolo che affascina ed attira i nuovi volontari. Quali requisiti deve tuttavia avere una persona per poterlo diventare e sopratutto che responsabilità ed obblighi ha? A livello burocratico: A livello nazionale, ad oggi, non esiste alcuna figura di autista-soccorritore. La formazione ed i regolamenti riguardanti tale figura sono prerogative delle Regioni. Alcune di esse, come la Lombardia, hanno deliberato delle normative in proposito; altre hanno dei regolamenti poco chiari o mai attuati. Nel complesso la faccenda appare molto poco chiara e variegata da Regione a Regione: questo articolo da un’idea più chiara sulla vicenda burocratica.

Caso a sé rappresenta la Croce Rossa Italiana. Come di certo alcuni di voi sapranno, tutti i mezzi della suddetta sono targati CRI e la loro guida deve essere autorizzata mediante patente ministeriale. Il regolamento della Croce Rossa prevede l’accesso al corso ai militi che abbiano effettuato almeno due anni di servizio ed il possesso del livello avanzato. Tale patente prevede delle categorie simili a quelle della patente tradizionale ed ogni categoria abilita alla guida di uno specifico mezzo (automobile, pulmino, ambulanza ecc.). In genere, i requisiti comuni di tutti i regolamenti regionali sono:

  • aver compiuto 21 anni d’età;
  • essere in possesso di una patente B.

Per esempio: il regolamento della Toscana prevede che l’autista abbia o 21 anni o abbia conseguito da 3 anni la patente (condizione che ho sempre reputato alquanto ambigua) ed essere in possesso oltre che della patente B, anche del livello base. Da non tralasciare i regolamenti dei singoli enti che potrebbero avere criteri molto diversi per abilitare un autista alla guida in emergenza (es. livello avanzato, anni di servizio ecc..)

Che responsabilità ha un autista?
Oltre alle responsabilità descritte [nell’articolo precedente] ricordatevi che l’autista è anche un soccorritore che fa parte dei protocolli, l’autista ha delle responsabilità aggiuntive. In Toscana, come in altre Regioni, l’autista è anche il responsabile della sicurezza dell’equipaggio, non solo durante il trasporto ma anche dopo l’arrivo sul luogo. È colui che esamina la scena e dà il via all’equipaggio per scendere ed è anche il responsabile della sicurezza del paziente nel trasporto dal domicilio fino all’ambulanza.

Invece durante il trasporto verso l’ospedale?
Oltre che per se stesso, l’autista dell’ambulanza ha la responsabilità anche di tutti i membri dell’equipaggio, del malato ed di eventuali altri trasportati (es. genitore nel caso di un paziente minorenne). Inoltre è responsabile anche per tutti i danni arrecati ai mezzi o persone sulla strada. L’articolo 177 del codice della strada regolamenta anche il comportamento della ambulanze. Tra i principali aspetti:

L’utilizzo sempre congiunto dei dispositivi acustici e luminosi autorizza il conducente a non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni poste dal codice della strada rispettando comunque le regole di comune prudenza e diligenza. Rispettare comunque le segnalazioni degli agenti del traffico. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli con i dispositivi acustici e luminosi attivi, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da vicino tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Il medesimo articolo disciplina anche sanzioni amministrative a carico di chi utilizza impropriamente i dispositivi d’emergenza, per esempio utilizzo non autorizzato dalla C.O.118 oppure uso non congiunto: Art. 177 Co.4 del COD.STR. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Inoltre è prevista una sanzione per coloro che non rispettano la precedenza del mezzo di soccorso: Art. 177 Co.5 del COD.STR. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Sembra chiaro che le macchine sono obbligate a dare la precedenza ai mezzi di soccorso; resta però il fatto che l’autista deve agire con la massima prudenza in modo da non compromettere mai la sicurezza dei trasportati.

Ci sono poi le cosiddette “regole evidenti” che fanno parte del mansionario dell’autista (generalmente scritte nei regolamenti degli enti):

controllo del mezzo all’inizio del turno (acqua, olio, pressione delle gomme, dispositivi d’emergenza ecc.);
buona conoscenza del territorio;
abilità nella manutenzione straordinaria del mezzo (es. cambio gomma);
essere un ottimo soccorritore, dato che mediamente è il membro con più anzianità di servizio dell’equipaggio;
comunicazione con la C.O.118 per quanto riguarda il raggiungimento del luogo d’intervento.
Certo è che pur essendo supportati dal Codice della Strada la guida in emergenza non è mai facile e soprattutto mai priva di pericoli reali. Per questo è sempre meglio rallentare nel dubbio, perché credo che tutti vorremmo evitare scene come questa:

Queste sono le caratteristiche comuni che sono riuscito a individuare nella mansione d’autista lungo tutta la penisola.

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