Luci Blù di crociera, sono legali?
Chiariamo innanzitutto che le luci blù “fisse di crociera” presenti ed omologati su quasi tutti i veicoli di soccorso pubblico e sanitario, non servono per segnalare uno stato di emergenza
ma sono utili in caso di scarsa visibilità e solo ed esclusivamente per evidenziare la posizione del veicolo di emergenza.
CRI Testo Unico circolazioneArt. 100
Croce Rossa Italiana – T.U. Pagina 88 Art. 100 comma 3 leggiamo che:
Nelle ore notturne e nelle situazioni di servizio ordinarie, che richiedono oggettivamente una maggiore visibilità del veicolo, di soccorso, possono eccezionalmente essere utilizzate le sole luci blu fisse (c.d luci di crociera) se disponibili. Tali dispositivi, se utilizzati, non legittimano e non giustificano in alcun modo, lo stato di emergenza.
Abbiamo visto il Testo Unico CRI come è orientato verso l’utilizzo di questi dispositivi, è bene sottolineare che in precedenza c’era anche una circolare del Ministero dell’Interno che ne stabiliva l’utilizzo, inoltre Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 7119del 22/03/2016 nel rispondere ad un quesito posto, ha precisato che l’utilizzo dei lampeggianti in posizione accesa e fissa, che definisce da “crociera”, non è previsto dal Codice della strada bensì è anche da sottolineare che l’interpretazione di questa nota non ne esclude l’utilizzo per ragioni di “massima visibilità”. Per l’eventuale aspetto sanzionatorio il parere è stato dirottato al SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.
Polstrada forum
Da un forum della Polstrada si legge che:
Le cosiddette "luci di crociera" (= la luce fissa blu, ben diversa da quella lampeggiante) sono entrate a fare parte integrante di tutti i nuovi mezzi di emergenza e di pubblica sicurezza per renderli immediatamente individuabili dall'utenza nei quadranti serali e notturni. Il loro utilizzo viene disciplinato da apposite circolari emesse dall'ente/amministrazione/Corpo di appartenenza cui i relativi dipendenti hanno l'obbligo di uniformarsi. Tali luci non hanno chiaramente alcuna funzione di emergenza e come tali non sono trattate dal CDS, diversamente da quello che accade per i dispositivi acustici e luminosi di emergenza (= sirena + lampeggiante).
Le luci di crociera sono a bassa potenza (10-25%) dell’uscita impostata su illuminazione fissa, progettate per una migliore visibilità del veicolo quando la piena potenza non è necessaria e quando le luci lampeggianti non sono necessarie, pensate alle luci da crociera come alle “luci di posizione” nel mondo dell’illuminazione di emergenza.
Conclusioni
Viste le posizioni dei vari enti preposti e il “buco normativo” attualmente in atto possiamo dichiarare che le luci blù di crociera non sono sicuramente attivabili per situazioni di emergenza, in quanto essi non derogano dall’osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ma eventualmente utilizzabili solo ed esclusivamente nel caso serva “maggiore visibilità” del veicolo.
Riguardo le sanzioni, abbiamo inviato un quesito ed attendiamo risposta, ma a nostro avviso l’accensione delle luci blù fisse se attivate nei casi come indicato in precedenza non dovrebbero essere “sanzionabili” in quanto l’art. 177 del CdS fa riferimento solo all’utilizzo improprio dei dispositivi supplementari di allarme sirena e/o “luci lampeggianti blù“.
In Europa ed anche oltreoceano ci sono numerose sperimentazioni di utilizzo delle luci blù fisse di crociera nelle quali si evidenziano benefici in termini di “visibilità del mezzo di soccorso” eventualmente e facilmente rintracciabile in caso di necessità da parte della popolazione che ne ha bisogno in caso di emergenza.
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